Lunedì 02 Maggio 2011 21:37

Cosa dice la legge n. 28 del 2000 ovvero la "par condicio"

Autore:  Spinning News

Troppo spesso chi affronta le campagne elettorali non conosce la normativa di riferimento e le regole a cui attenersi. La professionalità politica non può prescindere dalla conoscenza di leggi e regolamenti. Il consulente politico deve essere in grado di ragionare e proporre le proprie strategie nel rispetto delle leggi, affinché i committenti possano apprezzare sino in fondo la professionalità e la competenza di chi si propone come consulente.

A breve distanza dalle elezioni analizziamo la legge del 22 febbraio 2000, n. 28 ovvero la par condicio che, a differenza della legge 515/1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), disciplina la comunicazione durante l'intero anno e in tutte le campagne elettorali e referendarie. Inoltre introduce i seguenti principi:

1. le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica (art. 2 c. 1);

2. per comunicazione politica radiotelevisiva s'intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche (art. 2 c. 2);

3. gli spazi per la comunicazione politica vengano diffusi obbligatoriamente da emittenti privati e pubbliche che operano a livello nazionale;

4. per messaggi politici autogestiti s'intende la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica; hanno durata da 1 a 3 minuti (per la televisione) e sono trasmessi in appositi contenitori dalla RAI gratuitamente, devono comunque riportare liste e programmi;

5. per la stampa vige un regime diverso da quello previsto per la radiotelevisione, a causa della diversità del mezzo, per cui sono ammesse solo le forme di messaggio politico elettorale previste dall'art. 7 c. 2: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsipubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

6. non possono essere resi pubblici risultati di sondaggi nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni (art. 8);

7. l'art. 4 stabilisce il riparto degli spazi tra i soggetti politici:

a. prima della presentazione delle candidature, sono ripartiti tra i soggetti presenti nelle assemblee da rinnovare, quelli presenti nel Parlamento europeo, o in uno dei due rami del parlamento nazionale.

b. tra la data di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, sono ripartiti tra le coalizione o liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno 1/4 degli elettori.

8. è altresì vietata, 2 mesi prima delle elezioni, la presenza di personaggi politici e candidati in programmi a carattere non informativo. (praticamente è vietata per legge la politica pop!)

Lascia un commento


©2010 Spinning Politics. P.Iva 02182250692.Tutti i diritti riservati.
Spinning Politics è una testata giornalistica registrata. Registrazione Tribunale di Vasto n°127 del 3 Giugno 2010.
Editore e Direttore Responsabile Vincenzo Christian Lalla.