Cosa dice la legge n. 28 del 2000 ovvero la "par condicio"
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Spinning News
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Troppo spesso chi affronta le campagne elettorali non conosce la normativa di riferimento e le regole a cui attenersi. La professionalità politica non può prescindere dalla conoscenza di leggi e regolamenti. Il consulente politico deve essere in grado di ragionare e proporre le proprie strategie nel rispetto delle leggi, affinché i committenti possano apprezzare sino in fondo la professionalità e la competenza di chi si propone come consulente.
A breve distanza dalle elezioni analizziamo la legge del 22 febbraio 2000, n. 28 ovvero la par condicio che, a differenza della legge 515/1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), disciplina la comunicazione durante l'intero anno e in tutte le campagne elettorali e referendarie. Inoltre introduce i seguenti principi:
1. le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica (art. 2 c. 1);
2. per comunicazione politica radiotelevisiva s'intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche (art. 2 c. 2);
3. gli spazi per la comunicazione politica vengano diffusi obbligatoriamente da emittenti privati e pubbliche che operano a livello nazionale;
4. per messaggi politici autogestiti s'intende la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica; hanno durata da 1 a 3 minuti (per la televisione) e sono trasmessi in appositi contenitori dalla RAI gratuitamente, devono comunque riportare liste e programmi;
5. per la stampa vige un regime diverso da quello previsto per la radiotelevisione, a causa della diversità del mezzo, per cui sono ammesse solo le forme di messaggio politico elettorale previste dall'art. 7 c. 2: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
6. non possono essere resi pubblici risultati di sondagginei quindici giorni precedenti la data delle votazioni (art. 8);
7. l'art. 4 stabilisce il riparto degli spazi tra i soggetti politici:
a. prima della presentazione delle candidature, sono ripartiti tra i soggetti presenti nelle assemblee da rinnovare, quelli presentinel Parlamento europeo, o in uno dei due rami del parlamento nazionale.
b. tra la data di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, sono ripartiti tra le coalizione o liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno 1/4 degli elettori.
8. è altresì vietata, 2 mesi prima delle elezioni, la presenza di personaggi politici e candidati in programmi a carattere non informativo. (praticamente è vietata per legge la politica pop!)